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Scuola materna prolungamento orario
Da mercoledì 30 gennaio 2013 sarà possibile effettuare l'iscrizione dei bambini alla scuola materna anno 2013/2014.
Attenzione la scadenza per l'iscrizione è fissata entro:
mercoledì 6 febbraio 2013.
Per richiedere il prolungamento dell'orario (sia anticipo che posticipo), c'è la possibilità di avere una tariffa agevolata in base all'indicatore ICEF.
La relativa tariffa si potrà pagare all'atto dell'iscrizione o in alternativa entro il 22 aprile 2013.
Se hai già richiesto l'
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Assegno di cura
L’assegno di cura è un intervento assistenziale orientato a favorire la permanenza dell’assistito al proprio domicilio ed è correlato alla misura del bisogno della persona non autosufficiente, da garantire in ambito domiciliare e semi-residenziale.
L’assegno di cura è una misura di cui potranno beneficiare le persone residenti in provincia di Trento ininterrottamente per almeno tre anni che già percepiscono l’indennità di accompagnamento.
Il nuovo assegno di cura verrà assegnato a coloro i quali avranno un indice ICEF inferiore a 0,28.
L’assegno prevede la corresponsione di somme in denaro proporzionate sia alla gravità dei casi che alla condizione economico-patrimoniale dei singoli richiedenti e delle loro famiglie.
Scarica la lettera Scarica la locandina
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APPROFONDIMENTI:
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Le attività di concessione ed erogazione dell'assegno per il nucleo familiare e di maternità diventano competenza della Provincia Autonoma di Trento
Dal 1° gennaio 2017 la competenza relativa alle attività di concessione ed erogazione dell'assegno per il nucleo familiare e di maternità è trasferita in capo alla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1863 del 21/10/2016.
Approfondisci:
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
Approfondisci:
ASSEGNO DI MATERNITA'
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- Link Approfondimento INPS
Assegno Regionale al Nucleo Familiare
L'assegno regionale al nucleo familiare è previsto dalla legge regionale n. 1/2005 ed ha sostituito a decorrere dal 1° luglio 2005 altre misure previste a sostegno della famiglia.
Le domande per ricevere l'assegno possono essere presentate, al raggiungimento dei requisiti e corredate dalla dichiarazione della condizione economica ICEF, in corso d'anno e avranno effetto dal mese successivo alla data di trasmissione. Le domande di rinnovo per l’intero 2017 vanno invece presentate dal 1˚ luglio 2016 ed entro il 31 dicembre 2016.
DESTINATARI
La legge prevede la concessione degli assegni familiari regionali a:
- nuclei familiari in cui sono presenti due o più figli minorenni;
- nuclei familiari in cui è presente un solo figlio entro il settimo anno di età o entro il settimo anno dalla data di adozione o affidamento;
- nuclei familiari con figli disabili anche maggiorenni. Sono considerati disabili i soggetti riconosciuti invalidi civili minorenni o con grado di invalidità pari o superiore al 74%, nonché i ciechi civili ed i sordomuti.
Sono equiparati ai figli minorenni:
- i/le figli/e maggiorenni se disabili;
- i/le nipoti in linea retta minorenni, ovvero maggiorenni se disabili;
- i fratelli, le sorelle ed i/le nipoti in linea collaterale minorenni, orfani/e di entrambi i genitori;
- i fratelli, le sorelle ed i/le nipoti in linea collaterale disabili;
- i/le minori affidati/e dal Tribunale o con provvedimento amministrativo a tempo pieno ai sensi dell’articolo 9 della L. n. 184/1983, nonché i/le maggiorenni disabili posti/e sotto la tutela, la curatela, l’amministrazione di sostegno o altra forma di protezione giuridicamente definita del/della richiedente, del/della coniuge o del/della convivente.
I figli e gli equiparati devono:
- risultare dallo stato famiglia del richiedente (dal 01.01.2009 devono risultare anche conviventi con lo stesso) salvo quanto diversamente disposto da atto giudiziale in caso di separazione o divorzio;
- avere un’età inferiore ai diciotto anni, ad eccezione dei figli e degli equiparati riconosciuti disabili. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un solo figlio o equiparato minorenne non disabile deve avere un’età inferiore a sette anni o devono essere trascorsi meno di sette anni dalla data di adozione o affidamento.
REQUISITI DEL RICHIEDENTE
- per i cittadini italiani: residenza in un comune della Provincia di Trento; per gli altri cittadini comunitari: residenza in un comune della Provincia di Trento oppure domicilio in un comune della Provincia di Trento in quanto presta la propria attività lavorativa in Provincia di Trento; per i cittadini extracomunitari: residenza di almeno 5 anni in un comune della Regione Trentino Alto-Adige (in questo caso la domanda è presentata alla Provincia ove si ha la residenza).
- appartenenza ad una delle seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti;
- disoccupati e iscritti nelle liste di mobilità;
- lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive gestioni speciali
INPS o iscritti nella gestione separata, ad esclusione dei componenti degli organi d’amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti a collegi e commissioni;
- liberi professionisti;
- pensionati;
- non essere iscritti a forme di previdenza obbligatoria.
- condizione economica del nucleo familiare del richiedente entro i limiti fissati in relazione al tipo di nucleo e al numero dei figli.
(si ricorda che per avere diritto all'ARNF i figli devono essere effettivamente conviventi con il genitore richiedente)
NUCLEO FAMILIARE DA VALUTARE
È valutato il nucleo familiare composto:
- dal richiedente;
- dal coniuge, ad esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato o che abbia abbandonato il richiedente. I coniugi si considerano legalmente separati a seguito dell’adozione del decreto di omologazione del verbale di separazione ovvero dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’art. 708 e s.m.i. del Codice di Procedura Civile. Lo stato di abbandono deve essere comprovato da un documento dell’autorità giudiziaria o di altra autorità pubblica;
- dalla persona con la quale il richiedente intrattiene un rapporto coniugale di fatto;
- dai figli minorenni e equiparati;
- altri casi particolari ... .
fonte http://www.apapi.provincia.tn.it/
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Bonus Maternità
Il BONUS MATERNITA' relativo all'art. 66 della Legge 23/12/1998 n. 448 è un trattamento economico di tipo previdenziale per la maternità, concesso a madri che non svolgendo attività lavorativa e che non possono beneficiare di quello statale.
Tale bonus di solito erogato dai Comuni, in Provincia di Trento dal 01/01/2017, viene erogato in un'unica soluzione (per un importo è pari ad € 1.694,45) dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa come previsto dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1863 del 21-10-2016, in attuazione dell'articolo 34, comma 2, lett. b-quater), della legge provinciale 3-9-1993 n. 23.
La domanda deve essere presentata entro i sei mesi dalla nascita o dalla data di ingresso del minore nella famiglia che lo ha ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza preaffidamento. o dalla data di ingresso del minore nella famiglia che lo ha ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza preaffidamento.
La domanda deve essere presentata tramite
Patronato dalla madre o in alternativa:
- al padre in caso di abbandono del figlio dalla madre o di affidamento esclusivo al padre
- al padre o al coniuge della madre in caso di decesso della madre o della donna che lo aveva in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento
- all'affidatario o adottante.
REQUISITI:
- Il minore e il beneficiario devono essere residenti e soggiornati nel territorio dello stato al momento della o dell'ingresso nella famiglia del minore;
- essere in possesso di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo-CE/Ue, ovvero della carta di soggiorno;
- aver presentato domanda per il rilascio dei suddetti titoli;
- essere titolare dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- di avere un ISEE in corso di validità uguale o inferiore ad € 17.142,46.
DOCUMENTI NECESSARI:
- ISEE;
- CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'AFFIDAMENTO O L'ADOZIONE;
-
IBAN;
-
CODICE FISCALE DEL MINORE;
- PERMESSO DI SOGGIORNO.
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Fondo solidarietà mutui prima casa
Scheda informativa 2013 valida per le domande da presentare a partire dal 27 aprile 2013
Il Fondo consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e provvede al pagamento degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro.
La sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a € 250.000, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.
La nuova disciplina (il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n.37 del 22 febbraio 2013 pubblicato nella G.U.R.I. n. 86 del 12 aprile 2013) che entra in vigore il 27 aprile 2013, ha sensibilmente modificato i presupposti per l’accesso al beneficio della sospensione del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.
In particolare la sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata esclusivamente al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi alla sola persona del mutuatario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
2. cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
3. morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.
In casi di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.
La sospensione:
- non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive;
- è concedibile anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi.
La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite
notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
2. fruizione di agevolazioni pubbliche;
3. un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il
rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
Le istanze di accesso al beneficio vanno presentate presso la banca o l’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (27 aprile 2013).
Allo scopo può essere utilizzato il modello di domanda aggiornato.
La banca o l’intermediario finanziario, verificata la completezza e regolarità formale dell’istanza, la inoltra a CONSAP S.p.A. (soggetto gestore del Fondo) che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo.
La banca o l’intermediario finanziario, acquisito il “nulla osta” di CONSAP, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.
Ulteriori informazioni potranno essere assunte presso CONSAP S.p.A..
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Contributo acquisto ristrutturazione casa
E' possibile richiedere il nuovo contributo per agevolare l'acquisto e/o la ristrutturazione dell'abitazione principale intesa come l’alloggio nel quale il richiedente ed il proprio nucleo familiare (abbia o intenda portare la residenza anagrafica e che tale alloggio costituisca l’unica proprietà idonea del medesimo nucleo). Vale anche in caso di cooperative edilizie.
TEMPISTICA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
La tempistica per la presentazione della domanda va dal 07 gennaio al 07 marzo 2015. La presentazione deve avvenire alle Comunità di Valle (o Territorio Val d'Adige) competenti in base all'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento.
E’ consentita la presentazione di non più di due domande su tutto il territorio provinciale.
Per presentare la domanda bisogna fare il calcolo dell'indicatore ICEF per l'edilizia agevolata e si è ammessi al contributo solo nel caso il proprio indicatore sia compreso nel range 0,13 – 0,45.
DESTINATARI E REQUISITI
Il contributo ha come destinatari giovani coppie e nubendi e prevede un'erogazione di
contributi in conto interessi sulle rate di ammortamento dei mutui, contratti con banche convenzionate per la durata massima di venti anni.
Vengono considerate giovani coppie quei soggetti che, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande o hanno contratto matrimonio da non più di cinque anni, purché entrambi i coniugi non abbiano un’età superiore ai 45 anni oppure i conviventi more uxorio che convivono stabilmente da non più di cinque anni, purché entrambi i conviventi non abbiano un’età superiore ai 45 anni.
Per nubendi si definiscono i soggetti che intendono contrarre matrimonio purché, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, entrambi non abbiano un’età superiore ai 45 anni.
La normativa riserva la possibilità di agevolare gli interventi di:
- Acquisto;
- Acquisto e risanamento;
- Risanamento.
Gli interventi ammessi di acquisto e di acquisto e risanamento per i quali alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande non sia stato stipulato il contratto di compravendita. Per acquisto si intende anche l'acquisizione di quote dell'alloggio. La compravendita dell'immobile o della sua quota non deve però avvenire tra coniugi, parenti e affini.
Sono ammessi a contributo gli interventi di risanamento per i quali alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande non sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori o la comunicazione di manutenzione straordinaria al comune.
Nella formazione delle graduatorie punti a favore sono rappresentati dalla presenza nel nucleo famigliare di figli minori conviventi e dal maggior numero di anni di residenza in provincia.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
vedasi art 3 allegato A CRITERI ATTUATIVI LG 1 22/04/2014
TERMINI DA RISPETTARE
vedasi art 10 allegato A CRITERI ATTUATIVI LG 1 22/04/2014
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