Modello 730-2018 precompilato
Anche quest’anno siamo pronti per assistervi nella compilazione, elaborazione e trasmissione del modello 7302018.
Il modello
730 precompilato messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate non verrà spedito a casa del
contribuente, e non conterrà tutti i dati e tutte le spese che consentono di recuperare l’eventuale credito d’imposta spettante per cui anche quest’anno andrà modificato e integrato.
Rivolgendoti al nostro
CAF, un nostro operatore ti assisterà per la presentazione della dichiarazione: verificherà che le informazioni del precompilato siano corrette, ti indicherà tutte le possibili agevolazioni alle quali hai diritto, verificherà la documentazione e invierà per te il modello, fornendoti tutte le informazioni e rispondendo ai tuoi dubbi. Sarà dunque il CAF a dover apporre il visto di conformità sui dati inseriti, e conseguentemente i controlli dell’Agenzia delle Entrate non si rivolgeranno più al contribuente, ma all'intermediario stesso, responsabile di quanto dichiarato. Anche eventuali richieste di pagamento derivanti dal controllo documentale saranno inviate al CAF, il quale sarà tenuto al pagamento di una somma corrispondente all'imposta, alle sanzioni e agli interessi nella misura attualmente prevista per i contribuenti, salvo che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente stesso.
Al fine di agevolare il nostro lavoro di gestione ed elaborazione del vostro modello 730, chiediamo di passare ANTICIPATAMENTE presso i nostri uffici muniti di un documento di identità:
- per sottoscrivere personalmente l’apposita delega,
- in alternativa scaricando la stessa in formato PDF, potrete consegnarla presso i nostri uffici o recapitarla per posta ordinaria insieme ad un documento di identità,
MODALITÀ’ DI ADESIONE
E’ NECESSARIO FISSARE UN APPUNTAMENTO PER LA GESTIONE DELLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI TELEFONANDO ALLO 0461.231060.
SCADENZE
La scadenza per la presentazione del modello 730/2018 è fissata entro il 23 LUGLIO 2018
Scarica e stampa i documenti necessari per il modello 730/2018
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Modello 730-2015 arriva la proroga


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Modello 730-2014 arriva la proroga



• i termini per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del Mod. 730 e del relativo risultato contabile (Mod. 730-4) da parte dei CAF e professionisti abilitati sono posticipati all'8 luglio 2014, anziché al 1° luglio 2014.
Scarica e stampa i documenti necessari per il modello 730/2014!
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Ravvedimento Operoso
Scheda informativa
Con il “
ravvedimento operoso”(art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Chi può utilizzare il ravvedimento e quando
Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti. Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, è era necessario che:
- la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa
- non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i periodi e i
tributi che sono oggetto di controllo)
- non siano iniziate altre attività di
accertamento (
notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all'autore.
Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall'
Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).
In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Come regolarizzare
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’
imposta dovuta
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- della
sanzione in misura ridotta.
La sanzione ridotta è pari:
- al 3% nei casi di mancato pagamento del
tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione
- a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore
- a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
- a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
- a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale)
- a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Inoltre, per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, è possibile ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta. In particolare, la sanzione si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell’imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza.
Come fare i versamenti
Per i versamenti occorre utilizzare:
- il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti
- il modello F23, per l’
imposta di registro e gli altri tributi indiretti
- l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di
locazione e affitto di beni immobili
Gli interessi devono essere indicati nel modello
F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.
Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento (l’elenco completo dei codici è sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate).
fonte Agenzia delle Entrate.
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Modelli di dichiarazione 2014 approvati

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale n. 4866/2014 del 15 gennaio 2014, ha approvato:
• il modello 730/2014 definitivo (con le relative istruzioni) concernente la dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale;
• il modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF;
• il modello 730-2 per il

• il modello 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, il modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata;
• i modelli 730-4 e 730-4 integrativo concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta.
Con lo stesso provvedimento vengono approvate anche, la bolla da utilizzare per la consegna dei modelli 730 a un soggetto incaricato della trasmissione telematica, nonché per la consegna del modello 730-1 a un ufficio postale o a un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 4882/2014 e Prot. n. 4905/2014 del 15 gennaio sono stati approvati rispettivamente il modello 770 2014 ordinario e il modello 770 2014 semplificato con le relative istruzioni per la compilazione. Si tratta, in particolare, della versione definitiva dei modelli che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare per certificare i dati relativi alle ritenute operate nel 2013.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 5131 del 15 gennaio 2014, ha definitivamente approvato lo schema di certificazione unica “CUD 2014”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Il modello definitivo, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, dovrà essere consegnato - in duplice copia - dai datori di lavoro ed enti pensionistici ai lavoratori dipendenti, entro il 28 febbraio 2014, per documentare i dati fiscali e contributivi dei lavoratori relativi all’anno 2013. Tra le novità contenute nel modello occorre segnalare l’introduzione dell’aliquota al 24% per le



Dichiarazione

Pubblicati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 4869 del 15.01.2014 i modelli definitivi delle dichiarazioni Iva, modelli Iva/2014 e Iva Base/2014, e relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d’imposta 2013.
Rispetto ai modelli pubblicati in bozza si segnalano le seguenti modifiche:
- l’inserimento nel quadro VL, nella sezione 2, rigo VL8, del campo 2 denominato “di cui credito chiesto a


- la reintroduzione dei righi V023 e VO24, per effettuare la revoca dei regimi fiscali opzionali introdotti dalla Finanziaria 2007 per promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura che, come, noto sono stati reintrodotti dalla Legge di Stabilità 2014;
- l’eliminazione nel rigo VO11 (revoche) della ventottesima casella per il ventottesimo Paese Ue: la Croazia che, come noto, è entrata a far parte della UE dal 1° Luglio 2013.
Inoltre, con Provvedimento n. 4877 del 15.01.2014 sono state approvate le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
Informazioni aggiuntive
Modello 730
Il
730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Principalmente, il
contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il
rimborso dell'
imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Chi può presentare il 730
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2018 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita
Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
- redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un
sostituto d'imposta tenuto a effettuare il
conguaglio, i contribuenti che nel 2017 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2018 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".
I contribuenti che presentano il 730 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello REDDITI Persone fisiche. Nello specifico:
- il quadro RM, se hanno percepito nel 2017 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal Dlgs 239/1996; indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta; proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%; redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%. Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2017. I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del modello REDDITI non possono usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro
- il quadro RT, se nel 2017 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o Territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre possono presentare il quadro RT, in aggiunta al 730, anche i contribuenti che nel 2017 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2017
- il modulo RW, se nel 2017 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie e Ivafe).
I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati insieme al frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche 2019 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello di dichiarazione.
fonte
Agenzia delle Entrate.
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Novità Modello 730-2014



Proroga della detrazione per interventi di riqualificazione energetica e innalzamento della relativa aliquota al 65% per le spese sostenute dal 06/06/2013.
Introduzione della detrazione per interventi antisismici (per immobili situati in comuni ad alto rischio sismico) con aliquota al 65% per spese sostenute dal 04/08/2013 al 31/12/2013.
Introduzione di una nuova detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ finalizzati all'arredamento di immobili che fruiscono della detrazione per la ristrutturazione. Recupero con aliquota del 50% con spesa massima agevolabile di 10.000€.
L'eliminazione della detrazione fruita dal personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso.
L'aumento dell'aliquota dal 19 al 24% per le detrazione inerenti le


La possibilità di utilizzare il credito risultante dal modello 730 per compensare non solo l'IMU ma anche altre imposte nel modello F24.
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Modello 730-2013 arriva la proroga



• i termini per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del Mod. 730 e del relativo risultato contabile (Mod. 730-4) da parte dei CAF e professionisti abilitati sono posticipati all'8 luglio 2013, anziché al 1° luglio 2013.

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Modello 730 arriva la proroga


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