
COS'E' LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
La Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica regolata da un'apposita normativa rilasciata da un gestore autorizzato.
Consente di scambiare messaggi (e documenti allegati) con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della Raccomandata con Ricevuta di ritorno.
La
PEC garantisce inoltre la certezza dell'invio, della consegna, dell'immodificabilità del contenuto e della riservatezza del messaggio, oltreché dell'identificazione certa della casella mittente.
Le norme più recenti hanno esteso potenzialità e importanza della PEC dal solo ambito delle amministrazioni a quelli delle imprese, dei professionisti e di tutti i privati cittadini.
COME FUNZIONA
Il funzionamento della PEC è molto semplice da parte dell'utente: quando si utilizza la PEC, viene fornita al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, quando il messaggio giunge al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con precisa indicazione temporale.
Il processo di invio e ricezione
Quando un mittente invia un messaggio al destinatario, attraverso il server di PEC del proprio gestore, il server stesso ne controlla le credenziali d'accesso (nome utente e password). Quindi il gestore controlla le caratteristiche formali del messaggio e invia al mittente una ricevuta di accettazione (o eventualmente di non accettazione) con tutti gli estremi: data e ora dell'invio, mittente, destinatario, oggetto.
Il messaggio viene quindi "imbustato" dentro un altro messaggio, chiamato "busta di trasporto", firmato digitalmente dal gestore stesso. Questa operazione consente di certificare ufficialmente l'invio e successivamente la consegna.
La "busta" viene ricevuta dal gestore PEC del destinatario che controlla la validità della firma del gestore del mittente e la validità del messaggio.
Se tutti i controlli hanno avuto esito positivo, invia all'altro gestore una ricevuta di presa in carico e, contestualmente, il messaggio stesso al destinatario.
Quest'ultimo non è detto che lo legga subito. Infatti, il messaggio arriva in un "punto di consegna", che è una specie di cassetta postale. Il punto di consegna ha una funzione importante perché, appena riceve il messaggio, invia una ricevuta di avvenuta consegna al gestore del mittente.
A questo punto il mittente troverà la ricevuta nella propria casella postale. Se il messaggio era stato inviato a più destinatari, riceverà una ricevute per ogni destinatario di avvenuta o non avvenuta consegna (vi è infatti anche questa eventualità).
LA COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Le imprese costituite in forma societaria che, alla data del 10 febbraio 2012, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, devono provvedere a tale comunicazione entro il 30 giugno 2012.
L'Art. 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 proroga al 30 giugno 2012 il termine di cui all’Art. 6 comma 2 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185" il quale prevede che “Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.”
Se hai bisogno di un indirizzo di posta certificata (PEC) o devi fare tale comunicazione al registro delle imprese. Contattaci.
fonte digitPA.gov.it