Modelli di dichiarazione 2014 approvati

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale n. 4866/2014 del 15 gennaio 2014, ha approvato:
• il modello 730/2014 definitivo (con le relative istruzioni) concernente la dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale;
• il modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF;
• il modello 730-2 per il

• il modello 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, il modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata;
• i modelli 730-4 e 730-4 integrativo concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta.
Con lo stesso provvedimento vengono approvate anche, la bolla da utilizzare per la consegna dei modelli 730 a un soggetto incaricato della trasmissione telematica, nonché per la consegna del modello 730-1 a un ufficio postale o a un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 4882/2014 e Prot. n. 4905/2014 del 15 gennaio sono stati approvati rispettivamente il modello 770 2014 ordinario e il modello 770 2014 semplificato con le relative istruzioni per la compilazione. Si tratta, in particolare, della versione definitiva dei modelli che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare per certificare i dati relativi alle ritenute operate nel 2013.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 5131 del 15 gennaio 2014, ha definitivamente approvato lo schema di certificazione unica “CUD 2014”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Il modello definitivo, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, dovrà essere consegnato - in duplice copia - dai datori di lavoro ed enti pensionistici ai lavoratori dipendenti, entro il 28 febbraio 2014, per documentare i dati fiscali e contributivi dei lavoratori relativi all’anno 2013. Tra le novità contenute nel modello occorre segnalare l’introduzione dell’aliquota al 24% per le



Dichiarazione

Pubblicati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 4869 del 15.01.2014 i modelli definitivi delle dichiarazioni Iva, modelli Iva/2014 e Iva Base/2014, e relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d’imposta 2013.
Rispetto ai modelli pubblicati in bozza si segnalano le seguenti modifiche:
- l’inserimento nel quadro VL, nella sezione 2, rigo VL8, del campo 2 denominato “di cui credito chiesto a


- la reintroduzione dei righi V023 e VO24, per effettuare la revoca dei regimi fiscali opzionali introdotti dalla Finanziaria 2007 per promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura che, come, noto sono stati reintrodotti dalla Legge di Stabilità 2014;
- l’eliminazione nel rigo VO11 (revoche) della ventottesima casella per il ventottesimo Paese Ue: la Croazia che, come noto, è entrata a far parte della UE dal 1° Luglio 2013.
Inoltre, con Provvedimento n. 4877 del 15.01.2014 sono state approvate le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
Informazioni aggiuntive
Scadenze del mod. 730
SCADENZE ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF MODELLO 730-2018.
SCADENZE |
IL
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IL
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ENTRO IL 31 MARZO 2018 |
Riceve dal
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A PARTIRE DAL 15 APRILE 2018 |
Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata. |
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ENTRO IL 29 GIUGNO 2018 |
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Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno. |
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Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod.
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Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno. |
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ENTRO IL 7 LUGLIO 2018 |
Presenta al proprio sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. |
Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno. |
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Riceve dal sostituto d’imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. |
Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno. |
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ENTRO IL 23 LUGLIO 2018 | Presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione. | |||
Presenta al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. |
Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. |
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Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio. |
Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni. |
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A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO 2018 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2018) |
Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. |
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ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2018 |
Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. |
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ENTRO IL 25 OTTOBRE 2018 | Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. | |||
A NOVEMBRE 2018 |
Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef. |
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ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2018 |
Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. |
Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; |
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Informazioni aggiuntive
Attestazioni ISEE rilasciate nell'arco del 2016 in scadenza
A seguito dell’approvazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, in materia del nuovo modello ISEE, si ricorda che una delle novità è la data di validità dell'attestazione ISEE.
Se hai richiesto e ti è stato rilasciato il modello ISEE nell'arco dell'anno 2016, la stessa attestazione ha validità fino al 15/01/2017.
Pertanto, se hai richiesto attraverso l'ISEE una o più prestazioni agevolate potrebbe essere necessario rinnovare la sua validità per non perdere il beneficio ottenuto.
Per la richiesta del nuovo modello ISEE si prendono in considerazione:
- SITUAZIONE REDDITUALE
dichiarata nell'anno 2016 (730/UNICO/CU 2016 redditi 2015); - PATRIMONIO MOBILIARE
(banche conti correnti) saldo al 31/12/2016 e giacenza media 2016; - PATRIMONIO IMMOBILIARE
(fabbricati e terreni) situazione al 31/12/2016.
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OTTENERE L'ATTESTAZIONE ISE/ISEE:
L’attestazione ISE/
ISEE viene rilasciata GRATUITAMENTE dal
CAF dopo aver provveduto a redigere, sulla base della documentazione esibita e di quanto dichiarato dal cittadino, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) che viene sottoscritta dall'interessato.
Entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU l'INPS, aggiungendo i dati in suo possesso, quelli ottenuti dall'Agenzia delle Entrate, verificata la correttezza dei dati autocertificati, rilascerà l'attestazione.
A seguito del rilascio dell'indicatore, in base alla prestazione richiesta potrebbe rendersi necessaria la consegna dell'elaborato presso l'ente erogatore.
Tutti i dati sono conservati nell'Archivio Nazionale ISE gestito dall'INPS e resi disponibili agli Enti ed Amministrazioni per eventuali controlli ed accertamenti che possono essere eseguiti tramite la Guardia di Finanza.
Si precisa che per quanto riguarda il patrimonio mobiliare vengono eseguiti controlli standardizzati e preventivi incrociando i dati presenti in
anagrafe tributaria con quanto dichiarato. Eventuali discordanze verranno comunicate direttamente alla Guardia di Finanza. Si ribadisce pertanto la massima attenzione e precisione nel comunicare i dati di tutti i rapporti finanziari posseduti anche se con saldo nullo o negativo.
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Il modello ISEE è gratuito fissa un appuntamento! Contattaci.
Informazioni aggiuntive
Modello 730-2015 arriva la proroga


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Documentazione da presentare mod. 730
MODULISTICA IN AGGIORNAMENTO
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730/2014 Ritocchi a modello e istruzioni
Con il Provvedimento nr. 34411 del 10.03.2014 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modifiche al modello
730/2014 e approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati del modello 730/2014 e Unico Persone Fisiche 2014.
Tra le principali variazioni apportate al modello, necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla prima pubblicazione, nonché per adeguare il modello stesso e le relative istruzioni ad alcuni orientamenti interpretativi emersi nel mese di gennaio (ad esempio, in materia di "Mini
IMU"), si segnalano:
• l'inserimento nel Frontespizio della casella "730 senza
sostituto";
• nel quadro C la denominazione della casella "Rientro in Italia" è sostituita con "Casi particolari". Tale casella va compilata con il nuovo codice 3 se sono stati superati i limiti di deducibilità dei
contributi per previdenza complementare certificati con più
CUD non conguagliati;
• nel modello 730-3, nella descrizione del rigo 164, è inserito il seguente periodo: "L'ammontare del
rimborso sarà diminuito dell'importo dovuto a titolo di secondo o unico acconto.";
• nel modello 730-3, nella sezione relativa ai "Dati per la compilazione del modello
F24", righi 196, 216 e 237, il
codice tributo "1053" è sostituito con "1816".
Inoltre, con due distinti Provvedimenti direttoriali del 10.03.2014, sono state approvate le specifiche tecniche che consentiranno la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli Unico Persone Fisiche 2014 e 730/2014.
Informazioni aggiuntive
Modello 730 arriva la proroga


Informazioni aggiuntive
Modello 730-2015 precompilato
Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello
730 precompilato.
Tale modello non verrà spedito a casa del
contribuente, ma verrà messo a disposizione in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per accedere a questa sezione sarà necessario munirsi di un
codice Pin.
Il Modello 730 precompilato dall'Agenzia delle Entrate non conterrà tutti i dati e tutte le spese che consentono di recuperare l’eventuale credito d’imposta spettante e nella maggior parte dei casi andrà modificato e integrato.
Il modello precompilato potrà essere quindi accettato senza modificare i dati inseriti dall'Agenzia delle Entrate e in questo caso il contribuente non sarà sottoposto ad alcun controllo fiscale da parte dello Stato.
Se invece decide di integrare autonomamente le spese sostenute per godere delle detrazioni fiscali, il modello sarà suscettibile di verifica.
Se scegli di rivolgerti al
CAF per presentare la tua dichiarazione, un nostro operatore ti assisterà per la presentazione della dichiarazione: verificherà che le informazioni del precompilato siano corrette, ti indicherà tutte le possibili agevolazioni alle quali hai diritto, verificherà la documentazione e invierà per te il modello, fornendoti tutte le informazioni e rispondendo ai tuoi dubbi.
Sarà dunque il Caf a dover apporre il visto di conformità sui dati inseriti, e conseguentemente i controlli dell’Agenzia delle Entrate non si rivolgeranno più al contribuente, ma all'intermediario stesso, responsabile di quanto dichiarato. Anche eventuali richieste di pagamento derivanti dal controllo documentale saranno inviate al Caf, il quale sarà tenuto al pagamento di una somma corrispondente all'imposta, alle sanzioni e agli interessi nella misura attualmente prevista per i contribuenti, salvo che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente stesso.
Prenota il tuo appuntamento per la dichiarazione dei redditi, telefonaci allo 0461.231060.
Per compilare il modello 730 insieme a noi dovrai consegnare il modulo di DELEGA compilato e copia di un documento di identità.
Scarica e stampa i documenti necessari per il modello 730/2015
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Informazioni aggiuntive
ITEA: Rimborso fino a 900 euro

Hai un contratto di locazione con ITEA (Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa)?
Potresti avere un rimborso fino a 900 euro con il 730-2015.
Rivolgiti a noi e verificheremo l’eventuale
rimborso spettante.
Chiamaci subito, specificando di essere
locatario ITEA.

telefonare allo 0461.231060 per fissare il tuo appuntamento!
Informazioni aggiuntive
ISEE 2016: pubblicati i nuovi modelli e istruzioni.
Con decreto nr. 363 del 29 dicembre 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, sono stati approvati i nuovi modelli
Isee e le relative istruzioni che sostituiscono, dal 1° gennaio 2016, la precedente modulistica.
Si riepilogano, di seguito, le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni ISEE:
- sono state aggiornate le indicazioni agli anni e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all'anno d’imposta 2014;
- è stata modificata la denominazione della casella riferita a soggetti minorenni, presente nel Quadro A dei moduli MB.1 e MB.1rid, precisando meglio che tale casella deve essere barrata nel caso in cui il minorenne nell'anno di riferimento non abbia avuto trattamenti, redditi nonché patrimoni;
- è stata introdotta per lo studente universitario la casistica dell'unico genitore separato. A tal fine è stato modificata la dizione della prima casella del Quadro C del modulo MB.2 per ricomprendere anche il caso in cui “nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta separato legalmente e non convivente”;
- è stato precisato nelle istruzioni che “l’adeguata capacità di
reddito” deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, il predetto requisito deve essere valutato tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario;
- nelle istruzioni sono state inseriti alcuni chiarimenti in tema di patrimonio mobiliare (ad esempio viene specificato il criterio di conversione del patrimonio all'estero, viene precisato che tra gli incrementi del patrimonio mobiliare rientrano i “trasferimenti” tra componenti dello stesso nucleo familiare, vengono indicate le carte prepagate con
IBAN tra i rapporti finanziari da inserire nel Quadro FC2 sez. I);
- è stata introdotta una deroga al principio per il quale non vanno riportati in DSU i
contributi a titolo di
rimborso spese laddove le spese siano rendicontate. In particolare, devono essere indicati i contributi per spese per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale poiché, seppur le stesse spese siano rendicontate, sono detratte dall'
INPS in via automatica (Quadro FC8 sezione III);
- è stato inserito nel Quadro FC8 del modulo FC.3 una casella da spuntare nell'ipotesi di componente esonerato dalla presentazione della dichiarazione fiscale o di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali. Ciò consente una migliore individuazione delle ipotesi in cui i dati reddituali vengono autodichiarati dal
dichiarante.
INPS: MESSAGGIO 7665 DEL 30/12/2015
OTTENERE L'ATTESTAZIONE ISE/ISEE:
L’attestazione ISE/ISEE viene rilasciata GRATUITAMENTE dal
CAF dopo aver provveduto a redigere, sulla base della documentazione esibita e di quanto dichiarato dal cittadino, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) che viene sottoscritta dall'interessato.
Entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU l'INPS, aggiungendo i dati in suo possesso, quelli ottenuti dall'Agenzia delle Entrate, verificata la correttezza dei dati autocertificati, rilascerà l'attestazione.
A seguito del rilascio dell'indicatore, in base alla prestazione richiesta potrebbe rendersi necessaria la consegna dell'elaborato presso l'ente erogatore.
Tutti i dati sono conservati nell'Archivio Nazionale ISE gestito dall'INPS e resi disponibili agli Enti ed Amministrazioni per eventuali controlli ed accertamenti che possono essere eseguiti tramite la Guardia di Finanza.
Si precisa che per quanto riguarda il patrimonio mobiliare vengono eseguiti controlli standardizzati e preventivi incrociando i dati presenti in
anagrafe tributaria con quanto dichiarato. Eventuali discordanze verranno comunicate direttamente alla Guardia di Finanza. Si ribadisce pertanto la massima attenzione e precisione nel comunicare i dati di tutti i rapporti finanziari posseduti anche se con saldo nullo o negativo.
Scarica e stampa i documenti necessari per il modello MODELLO ISEE!
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