
L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.
A CHI SPETTA
L’Assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed
Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
MISURA DELLA PRESTAZIONE
È calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del
reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).

- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione. Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione;
- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.
- all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
- Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).
AUTORIZZAZIONE
Se l’erogazione degli ANF è effettuata dal datore di lavoro è necessaria l’autorizzazione nei casi in cui:
- venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
- nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
- per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)
- nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – funzione Autorizzazioni Anf”;
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact - Center attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.
- per figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
- per figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
- per figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
- per fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
- per nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
- per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all'indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980 o ex artt. 2 e 17 ex lege n. 118 del 1871 o di frequenza ex lege n. 289 del 1990);
- per familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
- per minori in accasamento eterofamiliare;
- per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero;
- per figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
- nel caso di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro.
DECORRENZA E VARIAZIONE
Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione o riconoscimento del matrimonio, nascita o adozione di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio). Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.


Non devono essere dichiarati tra i redditi:
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.
IL PAGAMENTO
L'assegno viene pagato:
- dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;
- direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice
IBAN.
PAGAMENTO AL CONIUGE DELL’AVENTE DIRITTO
Il coniuge dell’avente diritto, alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, può chiedere l’erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. L’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell’importo dell’assegno continua ad avvenire con riferimento all’avente diritto.
fonte INPS.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ASSEGNI FAMILIARI
- Carta di Identità del richiedente;
- Codici fiscali di tutti i componenti del nucleo;
-
Autocertificazione dello stato di famiglia;
- Dichiarazioni reddituali o in mancanza certificazione unica relative l'anno precedente;
- Modello SR16.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ASSEGNI FAMILIARI
- Carta di Identità del richiedente e dell'altro genitore;
- Codici fiscali di tutti i componenti del nucleo;
- Autocertificazione dello stato di famiglia;
- Ultima busta paga;
- Sentenza di separazione o divorzio;
- Modulo di Autorizzazione dell'altro genitore;
- Eventuale precedente autorizzazione.